Concordato preventivo: strumento di gestione della crisi
Il concordato preventivo è uno degli strumenti che la legge mette a disposizione per gestire le crisi di impresa ed evitare il loro fallimento.
Si tratta di procedure articolate che devono contemperare il rispetto dei principi fissati dalla legge con i principi di vantaggio economico: la legge tutelagli interessi dei creditori (dipendenti, fornitori, erario, banche, ecc.) e l’interesse economico generale al mantenere vive le attività aziendali.
Anche l’imprenditore ne deriva vantaggi, in particolare essere assoggettato alla più severa disciplina del fallimento. Se le condizioni lo consentono, l’imprenditore potrà anche continuare a svolgere il proprio ruolo.
Il concordato:
– È una procedura regolata dalla legge e sottoposta al controllo del Tribunale;
– A partire dalla domanda di concordato la legge “scuda” l’impresa contro le azioni dei creditori e sospende l’efficacia delle norme che prevedono lo scioglimento della società, sterilizzandone gli effetti fino all’eventuale rigetto della domanda;
– La procedura scaturisce da un piano di gestione della crisi che l’impresa sottopone al Tribunale; il piano sarà attuato direttamente dall’imprenditore, sotto il controllo di un Commissario nominato dal Tribunale;
– Il piano indicherà il trattamento promesso ai creditori rispettando i parametri previsto dalla legge per le diverse categorie di creditori, con pagamento integrale per i creditori “privilegiati” – quali dipendenti, erario, enti previdenziali, ecc. – e pagamento in percentuale per gli altri creditori;
– Il piano deve avere una durata temporale predefinita non superiore (indicativamente) a due/tre anni e deve provare i vantaggi della sua attuazione rispetto al fallimento;
– Il piano deve essere validato da un esperto esterno nominato dall’imprenditore;
– Il piano deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori.
La pianificazione e l’esecuzione di un concordato possono caratterizzarsi in un numero infinito di combinazioni: ogni caso aziendale è differente dall’altro e le condizioni economiche generali sono molto mutevoli
Schematicamente ci sono due tipi di concordato:
1) Il concordato preventivo in continuità, che ha l’obiettivo di tenere in vita l’attività di impresa, proteggendola per un definito periodo di tempo, in modo da poterla rilanciare a risanamento concluso; il piano deve produrre le risorse per il pagamento dei creditori nei termini previsti;
2) Il concordato preventivo liquidatorio, che ha l’obiettivo di promuovere la liquidazione ordinata delle attività di impresa evitando (o meglio, cercando di evitare) il disastro economico finanziario che genera invece il fallimento.
Come intuibile, le procedure di concordato più difficili e delicate da gestire sono quelle in continuità, quelle dove l’attività aziendale continua sotto lo “scudo” delle protezioni di legge ma, nel contempo, con grande allargamento delle responsabilità dell’imprenditore chiamato a non peggiorare gli assetti patrimoniali dell’impresa e con la difficoltà di finanziare il capitale circolante.
Le fasi principali della procedura sono le seguenti:
A. L’impresa richiede al Tribunale di essere ammessa al concordato con riserva di produrre il piano di concordato e documentazione accessoria entro 60 giorni (“domanda di concordato in bianco”)
B. Il Tribunale verifica la domanda con riserva, ammissione e nomina del Commissario per il controllo della procedura
C. L’impresa presenta la domanda col piano di concordato e documentazione al Tribunale;
D. Il Tribunale verifica la completezza della domanda corredata dal piano di concordato accettando/rigettando la domanda;
E. Il Commissario predispone una relazione sulla accettabilità del piano di concordato che viene trasmessa ai creditori;
F. I creditori votano la proposta a favore o contro;
G. Il Tribunale esamina il risultato delle votazioni e sussistendo il voto favorevole della maggioranza dichiara approvato il concordato;
H. L’impresa chiede l’avvio definitivo del Concordato al Tribunale che “omologa” il concordato nominando un liquidatore giudiziale.