Composizione negoziata della crisi: l’impresa assista l’Esperto indipendente
La novità della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa è troppo recente (ottobre 2021) per essere stata ben metabolizzata.
Cos’è la composizione negoziata della crisi di impresa
Questa procedura è destinata sia alle imprese che colgono segnali di imminente debolezza economica/finanziaria sia a quelle già in situazione di crisi.
La composizione negoziata della crisi permette possibili piani di salvataggio dell’impresa.
Nei casi più compromessi, può promuove la sistemazione pilotata delle crisi, evitando se possibile il fallimento dell’impresa (la liquidazione giudiziaria).
Con l’avvio della procedura di composizione assistita (di norma può durare fino 180 giorni), possono essere attivate protezioni dell’impresa di tutela contro le azioni dei creditori.
La finalità è di non interrompere l’attività d’impresa, proteggendone il normale svolgimento.
L’Esperto indipendente
Il nucleo della procedura è la figura dell’Esperto indipendente.
L’esperto assiste l’imprenditore e viene nominato dalla Camera di Commercio su richiesta dell’imprenditore.
Compito dell’Esperto è verificare lo stato della crisi, valutare la fattibilità dei piani di sistemazione previsti dall’imprenditore, condividerli, presentarli con l’imprenditore ai creditori, promuoverne l’approvazione.
Avvio della procedura
La Composizione negoziata della crisi viene avviata dall’imprenditore semplicemente accedendo al sito web dedicato di Unioncamere.
La piattaforma di Unioncamere indica, con una certa bonomia, che “la composizione negoziata consente all’imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati”.
Nonostante il tono suadente, l’imprenditore sia molto cauto nell’approcciarsi alla composizione negoziata.
In particolare, l’imprenditore deve sapere che l’esperto è un professionista che assiste le parti per risolvere la crisi e agisce per proteggere essenzialmente l’impresa e, solo in subordine, l’imprenditore.
L’esperto non è consulente dell’imprenditore, verso il quale di norma non risponde, ma un’analista qualificato della crisi che sosterrà gli interessi dell’imprenditore eventualmente in via indiretta, nella misura in cui corrispondano anche al bene dell’ impresa.
Se l’esperto si rende conto che l’impresa già decotta è destinata al disastro, procederà per la cessazione della procedura con conseguente probabile liquidazione giudiziaria (il vecchio “fallimento”).
L’innegabile utilità della Composizione assistita della crisi
È quindi da rigettare questo nuovo strumento di gestione della crisi d’impresa?
Solo il futuro confermerà se la scelta del Legislatore abbia colto nel segno.
La nuova normativa consente l’attuazione di soluzioni che altrimenti non sarebbero perseguibili.
L’impresa può agire sospendendo l’applicazione di alcuni dei principi fino ad ora cardine del diritto fallimentare.
L’obiettivo dichiarato è far tutto quanto possa tenere in vita le imprese “salvabili”.
Con la composizione assistita l’imprenditore conserva la propria totale discrezionalità di azione senza essere sottoposto a forma di controllo esterno, non avendo l’Esperto funzioni di Commissario.
L’esperto, non essendo Pubblico Ufficiale, può discutere con molta flessibilità e indulgenza le situazioni dell’impresa e le condizioni di risanamento.
La Legge pone il principio guida che l’imprenditore e tutte le parti si comportino secondo buona fede e correttezza.
È essenziale che l’imprenditore si faccia assistere da professionisti capaci di interagire proattivamente con l’Esperto
La flessibilità della procedura è controbilanciata dal grande rischio che l’imprenditore oltrepassi i limiti della discrezionalità a disposizione.
Capiterà per generosità (assumersi un rischio per la riuscita del piano di risanamento che va oltre il lecito) e per ignoranza (prendere in buona fede una decisione non consentita dalla Legge).
Il contenimento di questo rischio è possibile solo se l’imprenditore si fa assistere da validi professionisti.
Il loro ruolo è di proporre piani ragionevoli e svolgere efficace collegamento e coordinamento con l’esperto.
È condizione imprescindibile per il buon esito della procedura di composizione assistita che l’esperto indipendente sia capace.
Ma seconda condizione, ancor più importante della prima, è la presenza di consulenti in materia di diritto concorsuale (advisor legale) e di economia aziendale (advisor finanziario) bravi.
Questi devono essere dotati di competenze e sensibilità tali da ottenere il massimo dall’Esperto.