Fattura elettronica a clienti esportatori abituali. Dove inserire i dati obbligatori?

    Laura Pellegatta

    Nuovi adempimenti e operatività quotidiana: come tradurre nella pratica il linguaggio normativo

    La fattura elettronica e la dichiarazione d’intento

    In questi anni di rapidissimi cambiamenti normativi e tecnologici, è diventato indispensabile essere in grado di:

    • Fornire informazioni tempestive sulle variazioni normative  generali e specifiche per il settore di appartenenza dell’azienda cliente;
    • Spiegare le nuove procedure ai clienti, semplificando il linguaggio tecnico
    • Sviluppare la conoscenza di diverse tipologie di software di contabilità per poter fornire anche un supporto digitale-informatico a quei clienti non ancora pronti per la digitalizzazione

    Schemi, file Excel e guide pratiche sono un valido supporto, soprattutto quando i cambiamenti rendono indispensabile interpretare le nuove disposizioni e adeguare le procedure quotidiane.

    Un  esempio in tal senso riguarda la fatturazione elettronica a clienti esportatori abituali, eventualità che può mettere in difficoltà chi si occupa di questi adempimenti.

    Non tutte le aziende, infatti, dispongono di software di contabilità in grado di integrare automaticamente nei documenti da emettere tutte le informazioni richieste dalla normativa.

    Nella nostra esperienza i cambiamenti quasi annuali delle istruzioni hanno spesso creato confusione ed errori nella compilazione delle fatture in oggetto.

    Le novità introdotte per il 2022

    Dal primo gennaio 2022 è necessario in particolare indicare gli estremi della dichiarazione di intento fornita dal cliente esportatore abituale nei campi “altri dati gestionali” e non è più possibile inserire il dato relativo solo nel campo “causale” della fattura

    Di seguito segnaliamo quali sono i passaggi fondamentali da seguire per

    1. Effettuare correttamente la verifica della dichiarazione di intento
    2. Identificare i dati necessari alla compilazione della fattura elettronica
    3. Identificare nel software utilizzato i campi da utilizzare obbligatoriamente e quali dati inserire.

    La verifica

    In primo luogo, è fondamentale effettuare la verifica dei dati della dichiarazione di intento ricevuta dal cliente prima di effettuare la fatturazione, conservando la prova del controllo effettuato.

    NB Le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia non sono più fisse ma proporzionali, dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

    Anche se il cliente non ha fornito copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione, occorre    verificarne la trasmissione nel cassetto fiscale alla sezione “comunicazioni/dichiarazioni d’intento – destinatario” .

    Stampando la dichiarazione con la funzione “pdf” si otterrà la prova della data della verifica, da conservare in caso di controlli.

    La verifica non è però completa senza il successivo riscontro telematico tramite il link dell’Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/index.jsp

    Il dato da inserire è il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, composto da due parti: la prima, formata da 17 cifre (es. 22010564123456712), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001).

    Anche in questo caso si consiglia la stampa e la conservazione della verifica effettuata.

    I dati obbligatori

    I dati da indicare nella fattura elettronica sono i medesimi utilizzati per la verifica, ma la novità riguarda il maggior dettaglio richiesto nella compilazione del file xlm.

    Le istruzioni dell’agenzia delle Entrate indicano le informazioni e i campi in cui inserirli:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <tipodato> va riportata la dicitura “intento“;
    • nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimentotesto> va riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”
    • nel <riferimentodata> 2.2.1.16.4 va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

    Come compilare la fattura elettronica

    Ma, se è chiaro quali informazioni indicare, dal punto di vista pratico, dove inserire questi dati?

    La numerazione indicata nelle istruzioni è un’informazione relativa al tracciato tecnico, non compare mai nella maschera di inserimento dati della fattura elettronica.

    Alcuni software gestionali consentono di inserire gli estremi delle dichiarazioni di intento direttamente nell’anagrafica del cliente, valorizzando automaticamente i campi corretti con le tre informazioni al momento di emissione della fattura.

    Molti altri invece, compreso il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, obbligano a integrare le informazioni seguendo un percorso meno semplice ed intuitivo.

    Occorre infatti trovare ed attivare la sezione “altri dati gestionali”, che non è tra le scelte in evidenza come il campo “Causale” utilizzato in precedenza.  Tale sezione compare tra le opzioni solo nel momento in cui si compila la singola riga di prodotto/servizio dell’xml.

    In caso di fatturazione di più prodotti/servizi, andrà attivata tale sezione per ogni singola riga, oltre all’inserimento di un’aliquota iva 0% e codice Natura N3.5 (non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento).

    Perché è così importante indicare gli estremi delle dichiarazioni d’intento nei campi corretti?

    Il motivo riguarda l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di nuove attività di analisi e di controllo incrociate, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali.

    In caso di esito irregolare di tali controlli può scattare la segnalazione al fornitore a mezzo pec del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

    Nel caso di indicazione in una fattura elettronica di tale numero di protocollo, il sistema d’interscambio (SDI) inibirà l’emissione della fattura senza assoggettamento all’IVA.

     

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