Il concordato preventivo in continuità è una procedura legale a disposizione delle aziende in crisi che vogliono proseguire ad esercitare la loro attività.
La finalità è quella di isolare il ramo dell’impresa “in bonis” e farlo lavorare in autonomia per poi cederlo ad altri soggetti, utilizzando il ricavato dalla vendita per il pagamento dei creditori dell’impresa in concordato, mantenendone la vitalità economica.
Attraverso la continuazione dell’attività si perseguono quindi gli obiettivi di mantenere (o accrescere) il valore degli avviamenti e valorizzare al meglio gli attivi di impresa quali il valore delle rimanenze e delle dotazioni di macchinari che verrebbero invece a cadere drasticamente in caso di fallimento.
Di norma le operazioni di concordato in continuità comportano la cessione dei rami d’impresa a terzi, ma non è da escludere la possibilità che lo stesso imprenditore in crisi possa farsi promotore, se sussistono le circostanze, della procedura.
Bisogna infatti sgombrare il campo da un equivoco – che spesso connota l’imprenditore in crisi – di poter girare pagina senza sostenere sacrifici in proprio, scaricando i debiti sulla comunità e ripartire con una neo impresa “ripulita”.
In realtà l’imprenditore dovrà “ricomprare” la propria attività, utilizzando risorse esterne alla sfera dell’impresa in crisi e non riconducibili nell’alveo degli attivi realizzabili, e che consentano il ripianamento della passività dell’impresa in crisi nella misura minime previste nei piani di concordato.
Sotto l’aspetto pratico, il concordato preventivo in continuità si attua in modo diretto o, molto più frequentemente, motivato dalla più semplice gestione giuridica, in modo indiretto.
La gestione concordataria in continuità indiretta presuppone solitamente la stipula di un contratto d’affitto d’azienda che prevede l’impegno irrevocabile della parte locatrice all’acquisto del ramo d’impresa a valori idonei a soddisfare i creditori concordatari.
Caratteristiche essenziali dell’affitto d’azienda nel concordato indiretto saranno l’equità dei canoni di affitto e dei valori di acquisto del ramo, la durata ragionevole (indicativamente non superiore a uno/due anni), l’irrevocabilità dell’offerta, l’assoggettamento al principio delle possibilità di manifestazione di offerte competitive da parte di eventuali altri interessati a rilevare il ramo.
La procedura di concordato in continuità segue le regole descritte nel nostro articolo su “Il concordato preventivo”, cui si rimanda.
E’ intuitivo che si tratta di una procedura estremamente delicata in quanto l’imprenditore in crisi deve mostrarsi estremamente cosciente delle varie complessità economiche e giuridiche da dominare e del rischio di procedere “fai da te”: è invece consigliabilissimo farsi assistere da esperti advisors con comprovate esperienze legali ed aziendalistiche, vale a dire avvocati e dottori commercialisti esperti in materie fallimentari che offrano servizi di assistenza continuativa per tutta le durata della procedura.
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